(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4
                         del 27 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Fino   alla  emanazione  del  decreto  interministeriale  previsto
dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministero della sanita'
30  gennaio  1982  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, ai
componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici di concorsi
e  delle  selezioni per l'assunzione del personale delle Unita' socio
sanitarie locali, espletati  successivamente  all'entrata  in  vigore
della  legge  20 maggio 1985, n. 207, sono dovuti i seguenti compensi
lordi:
     a)  L.  600.000  per i concorsi a posti di personale laureato di
posizione funzionale apicale;
     b)  L.  500.000  per  i  concorsi  a posti di personale laureato
esclusi quelli della posizione funzionale apicale;
     c)  L.  400.000 per i concorsi a posti di personale non laureato
esclusi quelli di cui alla successiva lettera d);
     d)  L.  300.000  per  i  concorsi a posti di personale addetto a
mansioni elementari.
   Quando  i  candidati  presenti  alla prima prova di esame siano in
numero superiore a cento, ma inferiore a duecento, i compensi di  cui
al  precedente  comma  sono  integrati con un ulteriore assegno di L.
100.000; quando siano superiori a duecento, ma inferiori a  trecento,
l'assegno  integrativo  e' di L. 200.000; quando superino comunque le
trecento unita', l'assegno integrativo e' di L. 300.000.
   In  caso  di  sostituzione  dei  componenti o del segretario delle
commissioni, il compenso cosi' come determinato ai precedenti  commi,
e'  corrisposto  al sostituto in misura proporzionale al numero delle
sedute alle quali ha partecipato.
   Ai  componenti,  nonche'  ai  segretari delle commissioni indicate
nella presente legge, spettano altresi', se ed in quanto  dovuti,  il
rimborso  delle  spese  di  viaggio  ed  il  trattamento economico di
trasferta, secondo le norme vigenti per gli  impiegati  civili  dello
Stato.
   Le  presenti  indennita' sono forfettarie della prestazione resa e
quindi non si da' in ogni caso luogo al pagamento di eventuali ore di
lavoro straordinario.
   Ai membri delle commissioni di concorso e' data facolta' di fruire
del servizio di mensa previsto dalla Unita'  socio  sanitaria  locale
per  i  propri  dipendenti  ai  sensi  dell'art.  31  del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e  con  le  stesse
modalita' e costi.